ATTO COSTITUTIVO
L’anno 2014, addì 29 del mese di dicembre in Padova via del Municipio n.1, si sono riuniti: Tamara Barroso De Vasconcelos, Maria Aparecida Fontes, Gleydna Fernandes Damasceno, Edvaldo Paulo Scatolone, Francesco Palombi
Detti comparenti con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 1 (Denominazione)
1. È costituita l'Associazione di promozione sociale e culturale denominata “Veneto-Brasiliana di Padova” abbreviata in “Ven-Brasil”
2. Viene eletta sede sociale presso il socio Edvaldo Paulo Scatolone, via Emo Capodilista n. 7 a Padova.
ARTICOLO 2 (Finalità e oggetto sociale)
1. L’Associazione ha durata illimitata, è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Ha lo scopo di favorire la partecipazione della popolazione alla cultura latino-americana e in particolare brasiliana, la rievocazione della memoria storica della migrazione italiana in Brasile e in Sud America più in generale, con particolare riguardo all’emigrazione dal Veneto verso gli stati maggiormente rappresentativi della migrazione veneta in Brasile.
4. Ha lo scopo di favorire l’incontro e il dialogo tra gli appassionati della cultura brasiliana e veneta nello sviluppo che essa ha avuto negli ultimi 150 anni in Brasile.
5. L'Associazione, per meglio adempiere alle diverse esigenze atte a perseguire i fini contenuti nel presente statuto, può:
a) ingaggiare, assumere, scritturare e/o collaborare con artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obbiettivi di cui al presente statuto;
b) attivare iniziative e eventi culturali, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni;
c) attivare iniziative culturali autogestite o con la presenza di esperti del settore;
d) svolgere attività di diffusione e divulgazione delle attività e dell'Associazione attraverso materiale cartaceo, informatico ed audiovisivo.
e) fornire supporto e assistenza ai cittadini stranieri, preminentemente brasiliani che si stabilizzano in Veneto anche per brevi periodi e analoga assistenza per coloro che necessitano di assistenza per recarsi o stabilizzarsi in Brasile.
f) svolgere attività economiche senza finalità lucrative per promuovere prodotti tipici del territorio veneto, del Sud-America in generale e in particolare del Brasile.

6. L’Associazione si rimette alle linee guida stabilite dalle Istituzioni statali Brasiliane, tramite le sue rappresentanze in Italia, avendo come interlocutore privilegiato il Consolato Generale della Repubblica Federale del Brasile a Milano.

ARTICOLO 3 (Aderenti)
1. Sono definiti aderenti all'Associazione coloro i quali sottoscrivono senza riserve il presente statuto all’atto di adesione e versano la quota annuale associativa. L'ammissione è subordinata alla presentazione della domanda scritta all'Associazione. Nel caso di soggetti minori di anni 18 va presentata da un genitore esercente la potestà, ovvero da un tutore legale degli stessi.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità.
3. I soci si dividono tra Associati, Ordinari e Fondatori, il passaggio tra la categoria Associati e Ordinari avverrà tramite delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Fondatori sono i Soci presenti alla riunione di fondazione dell'Associazione che sottoscrivono l'Atto Costitutivo dell'Associazione stessa. L'iscrizione decorre dalla data di pagamento della quota e termina allo scadere dell’anno solare in corso.
4. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
a. dimissioni volontarie;
b. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. I soci Ordinari hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, a prestare lavoro sulla base delle proprie disponibilità e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
6. I soci Associati hanno diritto a prestare lavoro sulla base delle proprie disponibilità e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
7. I soci Fondatori hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, a prestare lavoro sulla base delle proprie disponibilità e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
8. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ARTICOLO 4 (Organi)
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea dei Soci Ordinari e Fondatori;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente e Vice Presidente;
4. il Segretario;
5. il Tesoriere.

ARTICOLO 5 (Assemblea dei Soci Ordinari e Fondatori)
1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci Ordinari e Fondatori iscritti all'Associazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione avviene in forma scritta contenente l’Ordine del Giorno.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno della somma dei soci Ordinari e dei soci Fondatori, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci Ordinari e Fondatori presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun socio Ordinario e Fondatore non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 14, 15.
7. L'Assemblea dei soci Ordinari e Fondatori ha i seguenti poteri:
. a) eleggere il Presidente dell’associazione, i Consiglieri del Consiglio Direttivo e approvare il regolamento elettorale;
. b) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
. c) approvare il bilancio preventivo;
. d) approvare il bilancio consuntivo;
. e) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14;
. f) decidere lo scioglimento dell’associazione così come al successivo articolo 15;
. g) approvare l'ammontare dei contributi a carico degli aderenti.

ARTICOLO 6 (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri in numero non inferiore a cinque, scelti tra i soci Ordinari e Fondatori dell’Associazione ai sensi art. 5, 7° comma lettera a). Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e dai Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni anno solare e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:
. a) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
. b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
. c) stabilire la quota associativa per l’anno successivo;
. d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
. e) assumere l'eventuale personale;
. f) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
. g) valutare l’eventuale indegnità di un aderente costituendosi in collegio giudicante, di unica istanza. In caso di valutazione di indegnità nei riguardi di soci Fondatori, l'indegnità si delibera ad unanimità dei votanti;
. h) valutare il passaggio dei soci Associati ad Ordinari costituendosi in collegio giudicante, di unica istanza;
. i) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
. j) Ha competenza residuale in tutte le materie non espressamente elencate all’art 5 comma 7° e art.7 comma 2°.

ARTICOLO 7 (Presidente)
1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall’Assemblea contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente nomina, alla prima riunione del Consiglio Direttivo dopo il rinnovo del medesimo, il Vicepresidente tra membri del Direttivo, il Tesoriere e il Segretario tra i soci Ordinari e Fondatori regolarmente iscritti anche se non eletti nel Direttivo. Questi hanno comunque diritto di voto e rimangono in carica finché godono della fiducia del Presidente.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha voto doppio in caso di parità nelle votazioni in seno all’organo.
4. In caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
6. Il Presidente fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza.
7. Il Presidente provvede all'osservanza dei regolamenti.
8. Il Presidente può svolgere le funzioni assegnate a Segretario e Tesoriere in aiuto o sostituzione.

ARTICOLO 8 (Segretario)
Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed ha i seguenti poteri:
. a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
. b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
. c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 9 (Tesoriere)
1. Il Tesoriere predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
2. Il Tesoriere provvede, con il Presidente, alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
3. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 (Durata delle cariche)
1. Tutte le cariche sociali hanno diritto, su delibera del Direttivo, ad un indennizzo, a titolo rimborso spese, per le attività svolte per associazione.
2. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
4. I Consiglieri dimissionari saranno sostituiti su chiamata del Consiglio Direttivo per cooptazione.

ARTICOLO 11 (Risorse economiche)
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative e contributi degli aderenti; contributi dei privati; contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere.
3. L'Associazione, per il miglior raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo di beni mobili, immobili e attrezzature.

ARTICOLO 12 (Quota sociale)
1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. I soci Ordinari e i soci Fondatori non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 13 (Bilancio)
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

ARTICOLO 14 (Modifiche allo statuto)
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dei soci Ordinari e Fondatori da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci ordinari.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea.

ARTICOLO 15 (Scioglimento)
1. L'Associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea dei Soci Ordinari e Fondatori appositamente convocata.
2. L'Assemblea dei soci Ordinari e Fondatori che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto e col voto favorevole di due terzi (arrotondando per eccesso) dei presenti.
3. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà impiegato secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 (Sezioni)
1. L’Associazione potrà, secondo le sue esigenze, aprire delle “Sezioni” distaccate per meglio gestire il territorio e le problematiche particolari. La pratica attuazione è lasciata alla discrezionalità del Consiglio Direttivo
2. Tali “Sezioni” non avranno personalità giuridica, ma si gioveranno della personalità giuridica della associazione madre per partecipare a bandi o concorsi. Il Presidente di tali “Sezioni” potrà essere delegato dal Presidente dell’associazione a tale scopo.
3. Il Presidente delle “Sezioni” sarà membro di diritto nel Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
4. Lo Statuto della “Sezioni” viene approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

NORME TRANSITORIE
Fino alla prima assemblea annuale dei Soci, viene unanimemente designato quale presidente il Sig. Edvaldo Paulo Scatolone.

Letto approvato e sottoscritto